Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

16/11/2015

D.LGS. 14/09/2015 N° 151 – SEMPLIFICAZIONI PER EFFETTO DEL JOBS ACT

DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO DEL 14/09/2015 N° 151 ( GU SUPPL. ORDIN. N° 221 DEL 23/09/2015) – SEMPLIFICAZIONI PER LA SICUREZZA. – DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

La norma riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008.Di seguito le modifiche introdotte.Art.3 D.Lgs. 81/08Viene modificato il comma 8 che prevederà che nel caso in cui i lavoratori prestano lavoro accessorio a favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni dell’art. 21 in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi. Rimangono esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.Viene modificato il comma 12-bis che includerà tutte le forme di volontariato, comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale.Art.5 D.Lgs. 81/08L’articolo 5 riguarda il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vengono modificati il comma 1 e il comma 5 prevedendo una revisione della composizione del comitato con lo scopo di semplificare le procedure per designare i membri (per funzione e non più per nominativo).Art.6 D.Lgs. 81/08L’art.6 riguarda la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Vengono modificati i comma 1, 2, 5, 6, 8 prevedendo una riduzione dei componenti, una nuova procedura di ricostituzione e un aggiornamento delle funzioni attribuitegli.Art.12 D.Lgs. 81/08L’articolo 12 riguarda la definizione di Interpello e verrà modificato nel comma 1, che prevederà che i quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro possano essere presentati alla Commissione anche da Regioni e Province autonome.Art.28 D.Lgs. 81/08L’articolo 28 indica l’Oggetto della Valutazione dei Rischi, il nuovo provvedimento andrà ad aggiungere il comma 3-ter che prevede il sostegno con strumenti tecnici e specialisti al datore di lavoro che vuole ridurre i livelli di rischio.Art.29 D.Lgs. 81/08L’articolo 29 descrive le Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, ad essere modificato sarà il comma 6-quater il quale prevederà l’introduzione di strumenti di supporto, anche informatizzati, per effettuare la valutazione dei rischi, al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione e nella predisposizione del DVR. Fra gli strumenti disponibili si fa paricolare riferimento a quelli basati su prototipo O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment).Art.34 D.Lgs. 81/08Nell’art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato il comma 1-bis. Con questa modifica il datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche quando l’impresa o l’unità produttiva supera i 5 lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunque avere una formazione specifica in primo soccorso, antincendio ed evacuazione, così come previsto dal comma 2-bis. Il limite di tale disposizione sono i casi previsti dall’Allegato II (Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori).Art.41 D.Lgs. 81/08L’articolo 41 riguarda la Sorveglianza sanitaria e viene abrogato il comma 2 lettera e-bis), viene perciò abolita la visita medica preventiva in fase preassuntiva.Art.53 D.Lgs. 81/08L’articolo 53 si intitola Tenuta della documentazione e riguarda il registro infortuni che secondo le nuove disposizioni non verrà più menzionato, poiché al comma 4 art. 20 del decreto che stiamo esaminando si abolisce l’obbligo di conservazione del registro infortuni a decorrere da 90 giorni successivi all’entrata in vigore di questo decreto.Art.55 D.Lgs. 81/08L’articolo 55 elenca le Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, viene aggiunto il comma 6-bis. In questo modo viene garantita l’omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni.Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. Per le violazioni previste dagli artt. 18 (sorveglianza sanitaria) e 37 (formazione), se riguardano più di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se riguardano più di 10 lavoratori triplicano.Art.69 D.Lgs. 81/08L’articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.Art.73 D.Lgs. 81/08L’articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.Art.87 D.Lgs. 81/08L’articolo 87 riguardante Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.Art.88 D.Lgs. 81/08L’articolo 88 riguarda il Campo di applicazione per le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La modifica riguarda il comma 2 lettera g-bis) che viene sostituita con “ai lavoratori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.” Ai lavoratori fin qui elencati, quindi, non verranno applicate le misure di sicurezza previste per i cantieri temporanei o mobili.Art.98 D.Lgs. 81/08L’articolo 98 sui Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori semplifica le modalità di formazione dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori aggiungendo il seguente testo al comma 3: “L’allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. O corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) e i corsi aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.Art.302 D.Lgs. 81/08L’articolo 302 riguarda il potere di disposizione e viene riformulato del tutto per agevolarne l’utilizzo.

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