Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

04/01/2021

D.L. 9 novembre 2020, n. 149 – Aggiornamento allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/08.

DECRETO LEGGE del 9 novembre 2020, n. 149 (Gazz. Uff. 9 novembre 2020, n. 279) – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, (art. 17) aggiorna gli Allegati XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) e XLVIII (Contenimento per processi industriali) del D.Lgs. n. 81/2008, misure obbligatorie nei processi di laboratorio o industriali ove vi sia un utilizzo deliberato del virus SARS-CoV-2.
La modifica è, quindi, di principale interesse per le aziende in cui la presenza dell’agente biologico è una specificità dell’attività lavorativa stessa.
Anche l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) del D.Lgs. n. 81/2008 era stato aggiornato con il Il decreto legge n. 125/2020, includendo tra i rischi da agenti biologici quello della Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus
Il rischio legato alla diffusione del Covid-19 è associato alla popolazione generale e diventa rilevante ai fini della Valutazione dei Rischi nel solo caso in cui l’attività lavorativa ha caratteristiche tali da determinare un aumento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione (es. ospedali, laboratori di analisi dei tamponi, laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc.).
Non è un rischio professionale, invece, per coloro che, all’interno di un’organizzazione aziendale, svolgono una mansione che non determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. Per tutte queste realtà lavorative, il nuovo coronavirus rappresenta un rischio generico proveniente solamente dall’esterno e quindi la valutazione di cui al Titolo X del D.Lgs. 81/08 non è applicabile.
Ovviamente ciò non vuol dire che le aziende non debbano preoccuparsi del problema; anzi tutt’altro.
In questi casi deve essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio nelle imprese, così come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.
Ogni azienda quindi, con il supporto del Medico Competente, dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.

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