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19/12/2013

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE – LAVORO A DOMICILIO

SITO INTERNET DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE – INTERPELLI

Sito internet della Commissione Consultiva Permanente – Interpello del 24 ottobre 2013 – n. 13/2013 – destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri – istanza: Lavoro a domicilioOggetto del quesito era l’assoggettabilità o meno del datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori a domicilio dipendenti (e cioè tenuti ad osservare le direttive datoriali circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere), agli obblighi di in-formazione, formazione ed addestramento previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare alla formazione di cui ai citati Accordi Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 nonché a quella per addetti al primo soccorso ed all’antincendio.Si chiedeva, altresì, se l’abitazione del lavoratore a domicilio possa considerarsi a tutti gli affetti un luogo di lavoro, così come definito dalla normativa in vigore, e debba quindi essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.Richiamando i contenuti dell’art. 3, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81/2008, la Commissione per gli interpelli ha precisato che nei confronti dei lavoratori a domicilio dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione ai sensi dei predetti Accordi (nonché a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari in funzione delle mansioni assegnate), ma non ha un analogo obbligo in relazione alla formazione specifica per il primo soccorso e l’antincendio.Inoltre, il domicilio del lavoratore non è da considerarsi luogo di lavoro ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e quindi non è soggetto a valutazione dei rischi).

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