Sicurezza Notizie

CIRCOLARI

29/11/2017

CIRCOLARE MINISTERIALE 12 OTTOBRE 2017, N. 3 – OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO N. 3 DEL 12 OTTOBRE 2017 – INDICAZIONI OPERATIVE SULLE SANZIONI DA APPLICARE IN CASO DI OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI.

Come è noto, nell´ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall´art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria. Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un´unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell´obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l´uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell´adozione dei provvedimenti sanzionatori. In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell´obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell´affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell´ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l´obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l´accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell´art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l´omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall´edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all´Autorità Giudiziaria ai sensi dell´art. 347 del c.p.p.

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