03/02/2010
ACCORDO TRA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29 OTTOBRE 2009 (GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 7 DICEMBRE 2009) – ACCORDO, AI SENSI DELL´ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO PER L´ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L´AUTORIZZAZIONE E LA RESTITUZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)
provvedimento stabilisce il programma e l´organizzazione dei controlli ufficiali sull´adozione del regolamento CE n. 1907/2006.
Le attività di controllo saranno programmate facendo riferimento alle linee guida proposte dal Comitato tecnico di coordinamento all’Autorità competente nazionale e saranno eseguite attraverso ispezioni, audit, indagini e monitoraggi.
Le Autorità territoriali per i controlli sul Reach saranno individuate dalle regioni e dalle province autonome entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo; entro 120 giorni dalla stessa data l’Autorità competente nazionale attiverà il cosiddetto sistema interattivo (di cui al paragrafo 3 dell’Allegato I del D.M. 22 novembre 2007) per consentire lo scambio delle esperienze e delle informazioni sulle attività e sui risultati dei controlli; entro il 31 marzo di ogni anno, le Autorità territoriali per i controlli sul Reach trasmettono all’Autorità competente nazionale le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicate nell’anno precedente mentre, entro la stessa data, USMAF, NAS, ISPEL, Agenzia delle dogane e NOE, trasmettono all’Autorità competente nazionale le risultanze dell’annuale attività di controllo effettuata nell’anno precedente.
normativa
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