
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa AAAA, alla pubblica udienza del 16/09/2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale contro
BBBBB, nato a Torino il (_____), residente a (_____) in C.so (____) – domicilio determinato in base al ritiro “Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” in data 9.10.2003
- libero – contumace –
IMPUTATO
Del reato di cui agli artt. 40 cpv e 590 c. 1, 2 e 3 c. p., perché in qualità di legale rappresentante (procuratore) della ditta CCCC S.r.l. per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c. e art. 35 comma 2 D.Lgs 626/94), omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro e ad impedire che le predette venissero utilizzate con modalità inadeguate (per operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte), non impediva alla lavoratrice DDDD di agire sulla macchina senza ripari e senza schiacciare il pulsante di emergenza, con la convinzione che tutti gli organi della stessa fossero stati resi non operativi attraverso la sola disattivazione elettrica della macchina e l’attivazione del ciclo manuale, sì che questa si procurava nell’occorso, lesioni personali gravi consistenti in trauma con avulsione ungueale primo dito mano destra, dalle quali derivava una malattia della durata di almeno giorni 81;
Con l’intervento del Pubblico Ministero dr. EEEE con delega in atti e dell’avv. FFFF del Foro di Torino difensore di fiducia dell’imputato.
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore dell’imputato chiede assoluzione con formula ampia.
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 22.12.2003 BBBB è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt.40 cpv e 590 c.1, c.2c c.3 c.p., commesso in qualità di legale rappresentante della ditta CCCC S.r.l.. Il processo si è celebrato nella contumacia dell’imputato, ritualmente citato e con comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, è stato istruito attraverso la deposizione testimoniale della P.O. e dell’Isp. GGGG della ASL 9 di Ivrea. All’esito, il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che il 25 giugno 2002 DDDD, dipendente della ditta CCCC S.p.A., stava svolgendo le quotidiane mansioni alla linea di collaudo; da un anno e mezzo, in particolare,
L’infortunio si è, dunque, verificato perché, una volta inserito il ciclo manuale,
E’ infatti specifico (cfr. fotografie scattate in sede di sopralluogo ispettivo e testi GGGG e DDDD) che la zona di lavoro era riparata con due ante di vetro, sicchè solo un gesto volontario, previa apertura delle due ante, avrebbe consentito che una parte del corpo entrasse a contatto con gli organi lavoratori; le ante di vetro, per altro, non potevano essere aperte senza prima aver interrotto il movimento del macchinario, quanto meno inserendo il ciclo manuale. Infine, soprattutto, l’ispettrice GGGG ha riferito che la possibilità di bloccare il movimento della macchina e di aprire i ripari della zona di lavoro senza dover necessariamente eliminare l’aria compressa, ha una sua ragion d’essere (cfr. esame GGGG, pag. 7) sicchè il macchinario non è fuori norma. Non è emersa quindi alcuna omissione ascrivibile al prevenuto, soggettivamente rimproverabile e, quindi, penalmente rilevante.
Sebbene non fosse oggetto di contestazione, l’istruttoria dibattimentale ha fatto luce anche sulle conoscenze che
Al punto 30) dell’opuscolo si legge: “prima di effettuare operazioni di manutenzione sul macchinario, assicurarsi di averlo messo in sicurezza, arrestandone tutti i movimenti, ad esempio azionando l’emergenza”.
Gli ispettori, come spiegato dalla GGGG in dibattimento, hanno ritenuto che tale spiegazione fosse “generica” perché la dicitura “ad esempio" può indurre in errore circa la varietà di modalità idonee ad arrestare completamente il moto del macchinario. Orbene, innanzitutto la prescrizione n. 30) si riferisce specificamente all’ipotesi della “manutenzione” del macchinario, quand’anche effettuata dall’operatore stesso, sicchè non è conferente con il contesto dell’infortunio di cui è stata vittima
Anche in tal senso, non si comprende quale omissione penalmente rilevante sia ascrivibile al prevenuto.
Alla luce della formulazione del capo di imputazione e di quanto emerso complessivamente in sede dibattimentale, tale residuo dubbio non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna di BBBBB che, per quanto detto, viene assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona della Dr.ssa AAAA
Visto l’art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
BBBBB dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 c.3 c.p.p.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea il 16 settembre 2005
IL GIUDICE
D.ssa AAAA
IL CANCELLIERE
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Depositato oggi in Cancelleria
Ivrea lì 28 SET. 2005
IL CANCELLIERE
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