Sentenza del 16.09.2005 - Infortuni sul lavoro - Dovere di formazione del lavoratore
Infortuni sul lavoro - Dovere di formazione del lavoratore ex art. 22 D.Lgs 626/94

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa AAAA, alla pubblica udienza del 16/09/2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

Nel procedimento penale contro

 

BBBBB, nato a Torino il (_____), residente a (_____) in C.so (____) – domicilio determinato in base al ritiro “Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” in data 9.10.2003

 

- libero – contumace –

 

IMPUTATO

 

Del reato di cui agli artt. 40 cpv e 590 c. 1, 2 e 3 c. p., perché in qualità di legale rappresentante (procuratore) della ditta CCCC S.r.l. per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c. e art. 35 comma 2 D.Lgs 626/94), omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro e ad impedire che le predette venissero utilizzate con modalità inadeguate (per operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte), non impediva alla lavoratrice DDDD di agire sulla macchina senza ripari e senza schiacciare il pulsante di emergenza, con la convinzione che tutti gli organi della stessa fossero stati resi non operativi attraverso la sola disattivazione elettrica della macchina e l’attivazione del ciclo manuale, sì che questa si procurava nell’occorso, lesioni personali gravi consistenti in trauma con avulsione ungueale primo dito mano destra, dalle quali derivava una malattia della durata di almeno giorni 81;

 

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr. EEEE con delega in atti e dell’avv. FFFF del Foro di Torino difensore di fiducia dell’imputato.

 

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il difensore dell’imputato chiede assoluzione con formula ampia.

 

MOTIVAZIONE

 

Con decreto di citazione del 22.12.2003 BBBB è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt.40 cpv e 590 c.1, c.2c c.3 c.p., commesso in qualità di legale rappresentante della ditta CCCC S.r.l.. Il processo si è celebrato nella contumacia dell’imputato, ritualmente citato e con comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, è stato istruito attraverso la deposizione testimoniale della P.O. e dell’Isp. GGGG della ASL 9 di Ivrea. All’esito, il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

 

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che il 25 giugno 2002 DDDD, dipendente della ditta CCCC S.p.A., stava svolgendo le quotidiane mansioni alla linea di collaudo; da un anno e mezzo, in particolare, la DDDD era addetta alla finitura delle valvole e, in particolare, assisteva alla fase della cromatura; avendo notato che una valvola era rimasta incastrata su una tavola rotante, la DDDD aveva fermato il movimento della macchina installando il ciclo manuale, sì da poter aprire i ripari che proteggono la zona di lavoro e aveva inserito la mano destra nella zona di lavoro, liberando la valvola che era rimasta incastrata. Spostato il pezzo, però, la macchina si era rimessa in moto ed aveva completato il ciclo: la DDDD, infatti, non aveva premuto l’ulteriore pulsante che, consentendo di scaricare l’aria compressa contenuta nella macchina, ne avrebbe certamente determinato l’arresto totale. Il dito pollice della mano destra della DDDD rimaneva incastrato nell’ingranaggio, con conseguente avulsione dell’unghia.

L’infortunio si è, dunque, verificato perché, una volta inserito il ciclo manuale, la DDDD non ha premuto anche il pulsante di emergenza e a BBBBB si è ascritto di aver omesso di attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso dell’attrezzature di lavoro e ad impedire che le predette venissero utilizzate con modalità inadeguate. L’istruttoria non ha consentito, infatti, di comprendere quale sia la specifica omissione imputata al prevenuto e, quindi, quali “idonee misure” BBBBB avrebbe dovuto attuare e avrebbe, quindi, colpevolmente omesso di apprestare.

E’ infatti specifico (cfr. fotografie scattate in sede di sopralluogo ispettivo e testi GGGG e DDDD) che la zona di lavoro era riparata con due ante di vetro, sicchè solo un gesto volontario, previa apertura delle due ante, avrebbe consentito che una parte del corpo entrasse a contatto con gli organi lavoratori; le ante di vetro, per altro, non potevano essere aperte senza prima aver interrotto il movimento del macchinario, quanto meno inserendo il ciclo manuale. Infine, soprattutto, l’ispettrice GGGG ha riferito che la possibilità di bloccare il movimento della macchina e di aprire i ripari della zona di lavoro senza dover necessariamente eliminare l’aria compressa, ha una sua ragion d’essere (cfr. esame GGGG, pag. 7) sicchè il macchinario non è fuori norma. Non è emersa quindi alcuna omissione ascrivibile al prevenuto, soggettivamente rimproverabile e, quindi, penalmente rilevante.

Sebbene non fosse oggetto di contestazione, l’istruttoria dibattimentale ha fatto luce anche sulle conoscenze che la DDDD aveva del funzionamento del macchinario. Dalle dichiarazioni rese dalla medesima e dal’Isp. GGGG emerge con sufficiente chiarezza che la dipendente aveva partecipato a corsi di formazione e che le era stato consegnato un manuale di istruzioni. Anche in tal senso, non si comprende quale omissione penalmente rilevante sia addebitabile al prevenuto.

Al punto 30) dell’opuscolo si legge: “prima di effettuare operazioni di manutenzione sul macchinario, assicurarsi di averlo messo in sicurezza, arrestandone tutti i movimenti, ad esempio azionando l’emergenza”.
Gli ispettori, come spiegato dalla GGGG in dibattimento, hanno ritenuto che tale spiegazione fosse “generica” perché la dicitura “ad esempio" può indurre in errore circa la varietà di modalità idonee ad arrestare completamente il moto del macchinario. Orbene, innanzitutto la prescrizione n. 30) si riferisce specificamente all’ipotesi della “manutenzione” del macchinario, quand’anche effettuata dall’operatore stesso, sicchè non è conferente con il contesto dell’infortunio di cui è stata vittima la DDDD, la quale non stava compiendo operazioni di manutenzione del macchinario; in secondo luogo, l’ispettrice non ha dichiarato che il tasto “emergenza” fosse l’unico in grado di consentire la fuoriuscita dell’aria compressa (cfr. esame GGGG, pag. 6) e, quindi, di garantire il blocco totale della macchina mentre, al contrario, è emerso che, con ogni probabilità, quanto meno un altro pulsante avrebbe consentito il medesimo risultato (cfr. esame DDDD, pag. 12); infine, la stessa DDDD ha riferito di sapere che il movimento della macchina era legato alla presenza di aria compressa nella stessa e che lo scarico dell’aria compressa si otteneva premendo il pulsante di emergenza.

Anche in tal senso, non si comprende quale omissione penalmente rilevante sia ascrivibile al prevenuto.

La DDDD, tuttavia, ha riferito di aver sempre pensato che, una volta inserito il programma manuale, la macchina non avrebbe più compiuto alcun movimento. A tutto concedere, quindi, residua un margine di dubbio circa quanto la DDDD, nonostante i corsi di formazione a cui aveva partecipato, nonostante quanto scritto sul manuale consegnatole e nonostante fosse addetta a quel macchinario da più di un anno e mezzo, avesse effettivamente percepito e compreso del funzionamento della macchina.

Alla luce della formulazione del capo di imputazione e di quanto emerso complessivamente in sede dibattimentale, tale residuo dubbio non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna di BBBBB che, per quanto detto, viene assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona della Dr.ssa AAAA

Visto l’art. 530 c.p.p.

 

ASSOLVE

 

BBBBB dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544 c.3 c.p.p.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Ivrea il 16 settembre 2005

 

IL GIUDICE

D.ssa AAAA

 

IL CANCELLIERE

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Depositato oggi in Cancelleria

Ivrea lì 28 SET. 2005

 

IL CANCELLIERE

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